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Topic: Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino. |
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Decreta: Art. 1 1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff.) è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo. 2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti. Art. 2 1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria. 2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate. Art. 3 1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto. Art. 4 1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio. Art. 5 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Art. 6 1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 216. |
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